La videosorveglianza sanitaria |
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Scritto da Direttivo Nazionale AIILF |
Martedì 24 Settembre 2019 08:43 |
Sul tema della videosorveglianza avevamo già pubblicato questo articolo, descrivendo la situazione nell'ottica del lavoratore. Riassumendo il controllo a distanza del dipendente è possibile esclusivamente dietro accordo sindacale ed in particolari casi. Ma se parliamo di videosorveglianza sanitaria, stante le numerose proposte di legge presenti in Parlamento, non possiamo non considerare anche il punto di vista del paziente, spesso un soggetto debole, come minori, anziani, disabili e comunque malato, quindi con tutta la coda di problematiche relative al rispetto della privacy. Fortunatamente, su questo fronte provvedimenti legislativi e sentenze negli anni hanno fatto luce sugli obblighi da rispettare. Già il provvedimento generale sulla videosorveglianza dell’8 aprile 2010 fissava con precisione alcuni paletti, stabilendo per esempio che l’eventuale controllo di ambienti sanitari e il monitoraggio di pazienti ricoverati in particolari reparti o ambienti (come unità di rianimazione o reparti di isolamento), stante la natura sensibile di molti dati che possono essere in tal modo raccolti, devono essere limitati ai casi di comprovata indispensabilità, derivante da specifiche esigenze di cura e tutela della salute degli interessati. Devono essere inoltre adottati tutti gli ulteriori accorgimenti necessari per garantire un elevato livello di tutela della riservatezza e della dignità delle persone malate, anche in attuazione di quanto prescritto dal provvedimento generale del 9 novembre 2005 adottato in attuazione dell’art. 83 del Codice della privacy. Proprio per queste ragioni, è necessario determinare con precisione la localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa, nel rispetto dei principi fondamentali fissati dalla normativa, specie in ordine alla pertinenza e non eccedenza dei dati rispetto agli scopi perseguiti. Il titolare deve garantire che possano accedere alle immagini rilevate per le predette finalità solo i soggetti specificamente autorizzati (come il personale medico e infermieristico). Particolare attenzione deve essere riservata alle modalità di accesso alle riprese video da parte di terzi legittimati (familiari, parenti, conoscenti) di ricoverati in reparti dove non sia consentito agli stessi di recarsi personalmente (come la rianimazione). A essi può infatti essere consentita, con gli adeguati accorgimenti tecnici, la visione dell´immagine solo del proprio congiunto o conoscente. Le immagini idonee a rivelare lo stato di salute non devono essere comunque diffuse (art. 22, comma 8, del Codice). In tale quadro, va assolutamente evitato il rischio di diffusione delle immagini di persone malate su monitor collocati in locali liberamente accessibili al pubblico.
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Notizie flash
Corso di aggiornamento: INTERVENIRE SULLA SCENA DEL CRIMINE |
Per informazioni contattare la Segreteria AcISF o l'Ufficio di Presidenza AILF
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