Si può sempre registrare una conversazione? |
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Scritto da Direttivo Nazionale AIILF |
Lunedì 13 Maggio 2019 10:53 |
Sulla possibilità di registrare le proprie conversazioni, anche all'insaputa dell'altro interlocutore, ci siamo già espressi in passato. Ora però la legislazione restringe il campo di applicazione e mette dei paletti ben precisi. Partiamo dalla regola generale: è possibile registrare quello che dice una persona a sua insaputa? Sì, a condizione che si sia presenti e partecipi alla discussione. Di conseguenza è illegittimo lasciare un registratore in una camera e andare altrove al fine di sapere ciò che, in propria assenza, viene detto. La condizione per non violare la legge quando si registrano le dichiarazioni di una persona a sua insaputa, riguarda il luogo: non si può trattare della dimora del soggetto “registrato”. La dimora non è necessariamente e soltanto il luogo di residenza ma quello ove la persona svolge gli atti quotidiani contando in una maggiore riservatezza. Essa quindi non è soltanto l’abitazione, ma anche il luogo di lavoro purché non accessibile al pubblico. Lo è l’ufficio privato, non lo è il negozio ove entrano i clienti. La Cassazione ha ritenuto che l’automobile non è un luogo di privata dimora: per cui, se una persona dà un passaggio a un’altra, quest’ultima può azionare lo smartphone e registrare tutta la conversazione senza commettere reato. Sempre secondo la Cassazione, lo studio professionale, o l'ufficio, deve essere equiparato alla privata dimora proprio perché, al contrario di un negozio, non è un luogo aperto al pubblico dove chiunque possa entrare. Pertanto è vietato registrare una conversazione avvenuta, sia pure tra persone presenti, all’interno di questi luoghi; l’eventuale file non è di conseguenza utilizzabile come prova in una causa in tribunale perché formato in maniera illegittima, in violazione del Codice della Privacy nonché dei diritti di difesa e all’inviolabilità del domicilio, tutelati dalla Costituzione. Registrare una conversazione nei luoghi di privata dimora, tra cui abbiamo detto rientra lo studio professionale, costituisce reato di interferenze nella vita privata per il quale la punizione è la reclusione da sei mesi a quattro anni. Tale condotta, infatti, oltre a violare le disposizioni in materia di trattamento di dati personali, rappresenta una inammissibile intromissione in ambienti costituzionalmente tutelati e costituisce una grave violazione del diritto di difesa e alla riservatezza del cliente. il principio di inviolabilità del domicilio si estende quindi «anche ai locali ove si svolge il lavoro dei privati, in quanto la facoltà di accesso da parte del pubblico non fa venire meno nel titolare il diritto di escludere singoli individui non autorizzati ad entrare o a rimanere». occorre notare come la stessa Cassazione specifichi "privati" nel definire i luoghi ove è tutelata la privacy e quindi diventi reato registrare la conversazione. La domanda a questo punto è: l'ufficio del Dirigente Infermieristico o del Coordinatore sono "inviolabili"? Secondo le scriminanti dettate dalla stessa Cassazione NO. L'ufficio non è "privato", ovvero di proprietà del Dirigente o del Coordinatore. Pertanto, in questi luoghi, secondo i dettami di legge, la registrazione della conversazione, purchè si sia presenti e si partecipi, è sempre possibile, anche tenendola nascosta all'interessato. |
Ultimo aggiornamento Lunedì 13 Maggio 2019 10:55 |
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