L'iscrizione all'IPASVI (ora FNOPI) è obbligatoria? |
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Scritto da Eugenio Cortigiano |
Venerdì 29 Settembre 2017 09:15 |
ARTICOLO AGGIORNATO NOTA PRELIMINARE. Sulla scarsa filiazione tra infermieri e FNC avevamo già scritto un articolo illustrativo per chiarire alcune inesattezze e falsi miti che circolano tra i colleghi. L'articolo, sulle reale funzione della Federazione Nazionale Collegi IPASVI lo trovate a questo link Sul vincolo di esclusività, che ovviamente è il vulnus della critica all'iscrizione al Collegio, oltre a ribadire che è un problema sindacale su cui l'IPASVI non ha voce in capitolo, riportiamo questo articolo sulla "vittoria" giuridica degli psicologi INAIL che si sono visti riconoscere il diritto a che il pagamento della quota ordinistica fosse a carico dell'ente per il vincolo di esclusività. L'iscrizione all'IPASVI è obbligatoria per svolgere la professione infermieristica? Per la legge si. Ma vediamo nel dettaglio come si giunge a questa conclusione. Il riferimento è la legge 43/06 “Disposizioni in materia di professioni sanitarie e infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l’istituzione dei relativi ordini professionali”. All'articolo 2, comma 3, si legge infatti:
Dalla lettura di questa norma pare non esserci dubbi, l'iscrizione è obbligatoria. Punto. In molti peò criticano questa lettura, sostenendo la non applicabilità di quel comma in quanto il Governo ha disatteso l'art. 4 comma 1, paragrafo A: "
Il ragionamento alla base di questa interpretazione è questo: considerando che il Governo non ha provveduto alla trasformazione della Federazione Nazionale Collegi IPASVI in Ordine degli Infermieri, non è possibile obbligare gli infermieri all'iscrizione ad un albo che non dovrebbe più esistere. Nella legge però non esiste nessuna correlazione tra l'obbligo di iscrizione e la trasformazione in ordine. Non esistono legami obbligazionari tra l'art.2 e l'art.4. Ovvero esistono ognuno indipendentemente dall'altro.
Nota aggiornata Tale obiezione è ovviamente del tutto decaduta, quindi inapplicabile, dal 15 febbraio 2018, con la piena attuazione della suddetta legge e la trasformazione dell'IPASVI in FNOPI.
Già nel 2014 l’allora sottosegretario alla Salute Paolo Fadda ha spiegato che “la recente legge n. 43 del 2006, al comma 3 dell'articolo 2, prevede l'obbligatorietà dell'iscrizione all'albo professionale per gli esercenti le professioni sanitarie, estesa anche ai pubblici dipendenti, quale requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l'attività sanitaria sia come libero professionista sia nell'ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente. Pertanto permane valido, allo stato attuale, quanto previsto dalla citata legge n. 43 del 2006. Per quanto attiene alla operatività della stessa legge n. 43 del 2006 e, di conseguenza, alla possibilità di attuazione dei principi ivi contenuti, si osserva che soltanto l'articolo 4, concernente la concessione della delega al Governo per l'istituzione degli ordini e degli albi professionali, risulta essere inapplicabile, in quanto il termine temporale per la presentazione del relativo decreto legislativo è scaduto. I restanti articoli della legge n. 43 del 2006, e quindi anche l'articolo 1, sono vigenti”. Il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali in una nota, inviata alla Federazione Ipasvi nel gennaio 2009 aveva già sottolineato che: “alla luce di quanto previsto dal dettato normativo della legge 1° febbraio 2006, n. 43, l’obbligatorietà dell’iscrizione all’albo professionale sancita dall’art. 2 gennaio comma 3, estesa anche ai pubblici dipendenti, è requisito essenziale ed indispensabile per poter svolgere senza condizioni l’attività sanitaria sia come libero professionista, sia nell’ambito del rapporto di servizio in regime di lavoratore dipendente”.
E ancora in tal senso si era espressa fin dal 2002 (ancor prima della legge 43/2006, quindi), la Commissione Centrale per gli Esercenti le Professioni Sanitarie, affermando che “ nel vigente ordinamento l’esercizio di una professione sanitaria, quale è anche, e senza ombra di dubbio alcuno, quella dell’infermiere, presuppone l’iscrizione al rispettivo (Albo o Collegio professionale), competente per territorio; e questo sia come libera professione che come lavoro dipendente nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (decisione C.C.E.P.S. n. 178/2001).
Il Ministero della Salute ha inoltre diffuso una nota con l'interpretazione autentica della legge.
Se torniamo poi alla nota iniziale troviamo il link ad un articolo del 2015, nel quale veniva riportata una sentenza della Cassazione a favore degli psicologi INAIL, i quali avendo l'obbligo di esclusività, hanno costretto l'ente a pagare la quota di iscrizione all'ordine. La Suprema Corte non ha sentenziato che laddove vi sia obbligo di esclusività non sussiste l'obbligo di iscrizione, ma al contrario lo ha sottolineato, modificando soltanto il soggetto destinatario dell'obbligo.
Gli ordini non esistono (speriamo per poco ancora) ma i Collegi IPASVI si. I Collegi provinciali sono enti di diritto pubblico non economico, istituiti e regolamentati da apposite leggi (Legge 29 ottobre 1954, n. 1049, Dlcps 233/46 e Dpr 221/50). I Collegi quindi hanno piena titolarità di legge, essendo enti di diritto pubblico, ad essere ancora il riferimento legislativo per l'esercizio della professione. E quindi a rendere pacifico e a norma di legge l'obbligo di iscrizione agli stessi. Inoltre, se fosse cassabile l'art 2 della legge 43/06 per il non rispetto dell'art.4, resterebbe comunque in vigore il precedente ordinamento, in questo caso il D.M. 739/94, Profilo professionale dell'Infermiere, che all'art. 1, comma 1, recita:
Anche questa norma, come è evidente, prevede l'obbligo di iscrizione all'albo, quindi al Collegio. Ma chi non si iscrive cosa rischia? Dando una rapida occhiata si trova il Dispositivo dell'art. 348 Codice Penale
Lo stesso legislatore ha voluto chiarire:
Per il Codice quindi la non iscrizione al Collegio comporta l'esercizio abusivo della professione.
1° NOTA FINALE Come ogni qualvolta parliamo di una norma NON esprimiamo MAI giudizi personali. Ci limitiamo ad analizzare e cercare di spiegare nel modo più semplice possibile le leggi. E' poi facoltà di ogni professionista adeguarvisi o meno, cercare di rispettarle o di aggirarle. La responsabilità è personale.
2° NOTA A tale rilevazione è necessario aggiungere che la legge è interpretabile dai giudici, i quali a volte, a parere nostro, eccedono con le valutazioni fantasiose ed estensive.
Nota aggiornata Anche la recente sentenza del Tribunale di Pordenone, che obbliga l'Azienda a pagare la quota di iscrizione all'OPI per i propri infermieri, conferma questa analisi. La Sentenza infatti non sostiene che la tassa non debba essere pagata, ma anzi, è talmente fondamentale l'iscrizione che il pagamento è ascrivibile all'Azienda.
A tutto questo aggiungo una mia personale valutazione soggettiva. |
Ultimo aggiornamento Venerdì 26 Luglio 2019 09:12 |
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