Il dirigente non può effettuare visite di controllo in reparto |
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Scritto da Ufficio di Presidenza |
Martedì 17 Gennaio 2017 15:55 |
Il dirigente, medico o infermieristico, che effettui visite durante l'orario di lavoro o convochi allo stesso modo il professionista, distogliendolo dalla sua attività, commette un illecito penale oltre che la lesione di un interesse legittimo rientrante nella sfera giuridica del professionista sanitario. E' ben noto che molti Dirigenti, nel buon nome della loro carica di manager "autonomi", e forse anche troppo, svolgono visite personali di controllo in reparto, anche magari con il pretesto di valutare l'andamento degli utenti. Tanto è vietato specificatamente dalla Legge 300/70 art. 6 che espressamente prevede visite personali allorquando "siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori." Tale tutela, come è ben comprensibile, non interessa solo l'aspetto professionale, che pure, nella sua rilevanza, potrebbe essere leso nel diritto di libertà ed autonomia professionale, ma anche la salvaguardia della dignità umana e la riservatezza dello stesso professionista, che potrebbe vedere compromesso (a seguito di tale controllo) il proprio rapporto di stima e di fiducia nei suoi confronti degli utenti a lui affidati, o dei familiari. Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali non possono riguardare mai una prestazione professionale, anche perché sul piano strettamente penale, un siffatto comportamento sarebbe punito dal C.P ai sensi degli art. 331 e 340 in quanto: "Chi, esercitando imprese di servizi pubblici! [358 comma 2] o di pubblica necessità! [359 n. 2], interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, [340], è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a lire un milione ![332, 635 n. 2]". Ad ogni modo le relative modalità (visite personali di controllo) debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali (art. 6 L.300/70) o nella specie con le R.S.U., fermo restando che eventuali accordi o pattuizioni non potranno derogare ai sensi degli artt.2077-1418-1419 del C.C. rispetto a norme imperative di legge, nella specie il richiamato art. 6 dello Statuto Lavoratori che espressamente le vieta. |
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