Il dipendente subisce furti ripetuti? Colpa dell'azienda! |
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Giovedì 07 Luglio 2016 07:27 |
Cassazione Civile, sez. lavoro, sentenza 18/02/2016 n° 3212 L'obbligo in capo al datore di lavoro di garantire l'integrità del lavoratore si estende anche alla prevenzione delle rapine sul luogo di lavoro. Ai sensi dell'articolo 2087 c.c., è previsto l'obbligo in capo al datore di lavoro di adottare tutte le misure atte a tutelare l'integrità psicofisica e la personalità morale del lavoratore. Tale obbligo, si configura anche nel caso cui si renda necessario predisporre adeguati mezzi di tutela del lavoratore per contrastare un'attività criminosa di terzi qualora la prevedibilità di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insita nella tipologia dell'attività esercitata alla luce della movimentazione di somme di denaro, nonché, qualora vi siano state reiterate rapine in un determinato arco temporale. Il ricorso della Società soccombente è stato respinto in sede di giudizio di legittimità proprio alla luce di un'interpretazione estensiva dell'articolo 2087 c.c. imponendo l'articolo 2087 c.c., siccome necessario, l'apprestamento di adeguati mezzi di tutela dell'integrità fisiopsichica dei lavoratori nei confronti dell'attività criminosa di terzi, nei casi in cui la prevedibilità del verificarsi di episodi di aggressione a scopo di lucro sia insista nella tipologia di attività esercitata, in ragione della movimentazione, anche contenuta, di somme di denaro, nonché delle plurime reiterazioni di rapine in un determinato arco temporale (la pronuncia richiama altresì Cass. n. 23793/2015; Cass. n. 7405/2015) Con la suddetta pronuncia, la Corte riconduce altresì la responsabilità del datore di lavoro nell'ambito della responsabilità di tipo contrattuale con il conseguente onere della prova a carico del datore di lavoro. Più nello specifico, spetta al lavoratore che agisce avverso il datore di lavoro al fine di vedersi riconoscere il risarcimento del danno come conseguenza di infortunio sul lavoro dimostrare il fatto che costituisce l'inadempimento, il danno verificatosi, ed il nesso di causalità tra l'inadempimento ed il danno mentre, per quanto riguarda la responsabilità del datore di lavoro, questa è sottoposta alla presunzione ex art. 1218 c.c. L'articolo 1218 c.c. infatti dispone come il debitore (in tal caso inteso come datore di lavoro) sia tenuto al risarcimento del danno se non prova che l'inadempimento o il ritardo sono conseguenza di causa a lui non imputabile. Pertanto, spetterà al datore di lavoro fornire la prova di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno, intendendo come cautele necessarie, anche quelle misure finalizzate a proteggere il lavoratore da eventuali aggressioni causate da terzi. . |
Notizie flash
Corso di aggiornamento: INTERVENIRE SULLA SCENA DEL CRIMINE |
Per informazioni contattare la Segreteria AcISF o l'Ufficio di Presidenza AILF
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