La Cassazione ci da ragione: se non è scritto, non è stato fatto |
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Lunedì 04 Luglio 2016 14:54 |
La Cassazione, con sentenza n. 6209 del 31 marzo 2016, cassa con rinvio una sentenza di merito che assolveva da ogni responsabilità la struttura sanitaria in relazione ai gravissimi danni subiti da una bambina al momento del parto. La sentenza si sofferma, in particolare, sull'onere probatorio e sulle conseguenze dell'irregolare tenuta della cartella clinica. La materia della responsabilità sanitaria porta inevitabilmente ad esaminare casi particolarmente delicati, come certamente è quello in esame. La figlia dei ricorrenti, al momento del parto, aveva subito un'asfissia prenatale cui erano conseguite lesioni tali da determinare tetraparesi e danni neurologici permanenti. I genitori agivano contro l'Istituto ospedaliero, per ottenere il risarcimento dei danni subiti dalla figlia. Il Tribunale, tuttavia, respingeva la domanda, e la sentenza veniva confermata anche in appello. La sentenza qui in esame della Corte di cassazione, invece, ribalta completamente l'impostazione dei giudici di merito. Il ricorso viene articolato in sei motivi, di cui il principale è il secondo: omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nella fattispecie, l'esistenza di “vuoti temporali” ed omissioni nella cartella clinica. La Corte accoglie questo motivo, nonché il terzo ed il quarto, relativi alle regole sulla distribuzione dell'onere probatorio. Il punto di partenza del ragionamento è la natura della responsabilità. Come noto, da una quindicina d'anni a questa parte la responsabilità medica ha subito un profondo ripensamento, spostandosi dall'area dell’illecito aquiliano all'ambito della responsabilità contrattuale. Le conseguenze di questo revirement (che è stato interamente giurisprudenziale) sono state significative, e, in ambito strettamente tecnico, hanno determinato un completo rovesciamento dell'onere probatorio, ora decisamente favorevole per il danneggiato (o i suoi eredi) e gravoso per il danneggiante. Come sottolinea la Cassazione, l'applicazione dell'art. 1218 c.c.comporta per la struttura ed i sanitari convenuti in giudizio l'obbligo di fornire la prova liberatoria richiesta dalla norma. Per quanto riguarda, poi, la tenuta della cartella clinica, si tratta di un obbligo che grava sulla struttura, la cui violazione determina un danno per il paziente. |
Ultimo aggiornamento Lunedì 04 Luglio 2016 14:55 |
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