Ricoveri in barella: malasanità legalizzata |
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Scritto da Eugenio Cortigiano |
Venerdì 27 Febbraio 2015 15:48 |
Siamo nel 2015, ma le cronache ancora abbondano di casi di ricoveri, o peggio decessi, in barelle. Parcheggiate tra un letto e l'altro o più spesso direttamente nel corridoio. Una situazione insostenibile, con picchi che al sud rappresentano ormai una vera emergenza, e che ormai non riguardano più soltanto i Pronto Soccorso ma dilagano anche nelle unità di degenza. Ma in questo marasma, cosa rischia l'infermiere, può e come difendersi? Dal punto di vista giuridico le maggiori problematiche legate al ricovero in barella sono: - il rispetto della normativa sulla privacy, assente in corridoio; - il rispetto della normativa sulla sicurezza, in quanto la barella non può essere considerato un idoneo appoggio per le manovre assistenziali anche elementari; - il rispetto degli standard minimi di dotazione dell'unità di ricovero, campanello, luce, presa di corrente; - il rispetto della normativa sulle dotazioni di personale, legge Donat-Cattin; - il rispetto della normativa antincendio, basata sulle dotazioni standard di unità di ricovero. Altre norme, giuridiche o si semplice educazione sanitaria, sono legate alla aumentata possibilità di propagarsi di infezioni, alle modificazioni dei parametri ambientali, alla possibilità di errore terapeutico, ecc. ecc. La responsabilità dell'accettazione del ricovero è del Medico di Guardia che materialmente firma l'ingresso in unità operativa, ma la responsabilità della sicurezza degli utenti è dell'infermiere in turno. La questione è complessa ed articolata, comprendente sia la sfera etico-deontologica che quella giuridica. Cominciamo col richiamare alcuni punti del Codice Deontologico dell'Infermiere. Articolo 3 La responsabilità dell'infermiere consiste nell’assistere, nel curare e nel prendersi cura dellapersona nel rispetto della vita, della salute, della libertà e della dignità dell'individuo. Articolo 6 L'infermiere riconosce la salute come bene fondamentale della persona e interesse della collettività e si impegna a tutelarla con attività di prevenzione, cura, riabilitazione e palliazione. Articolo 8 L’infermiere, nel caso di conflitti determinati da diverse visioni etiche, si impegna a trovare la soluzione attraverso il dialogo. Qualora vi fosse e persistesse una richiesta di attività in contrasto con i principi etici della professione e con i propri valori, si avvale della clausola di coscienza, facendosi garante delle prestazioni necessarie per l’incolumità e la vita dell’assistito. Articolo 9 L’infermiere, nell'agire professionale, si impegna ad operare con prudenza al fine di non nuocere. Articolo 10 L'infermiere contribuisce a rendere eque le scelte allocative, anche attraverso l'uso ottimale delle risorse disponibili. Articolo 17 L’infermiere, nell'agire professionale è libero da condizionamenti derivanti da pressioni o interessi di assistiti, familiari,altri operatori, imprese, associazioni, organismi. Articolo 26 L'infermiere assicura e tutela la riservatezza nel trattamento dei dati relativi all’assistito. Nella raccolta, nella gestione e nel passaggio di dati, si limita a ciò che è attinente all’assistenza. Articolo 29 L'infermiere concorre a promuovere le migliori condizioni di sicurezza dell'assistito e dei familiari e lo sviluppo della cultura dell’imparare dall’errore. Partecipa alle iniziative per la gestione del rischio clinico. Articolo 33 L'infermiere che rilevi maltrattamenti o privazioni a carico dell’assistito mette in opera tutti i mezzi per proteggerlo, segnalando le circostanze, ove necessario, all'autorità competente. Articolo 47 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, contribuisce ad orientare le politiche e lo sviluppo del sistema sanitario, al fine di garantire il rispetto dei diritti degli assistiti, l'utilizzo equo ed appropriato delle risorse e la valorizzazione del ruolo professionale. Articolo 48 L'infermiere, ai diversi livelli di responsabilità, di fronte a carenze o disservizi provvede a darne comunicazione ai responsabili professionali della struttura in cui opera o a cui afferisce il proprio assistito. Articolo 49 L’infermiere, nell’interesse primario degli assistiti, compensa le carenze e i disservizi che possono eccezionalmente verificarsi nella struttura in cui opera. Rifiuta la compensazione, documentandone le ragioni, quando sia abituale o ricorrente o comunque pregiudichi sistematicamente il suo mandato professionale. Deontologicamente occorre, quindi, vedere se i criteri sono quelli dell' "eccezionalità" oppure no. Dal punto di vista giuridico, come già asserito, la responsabilità di eventuali cadute è dell'infermiere, ed è certamente una aggravante del reato se la caduta è avvenuta da un mezzo inadeguato e non ritenuto, sempre dalla legge, idoneo a lunghi periodi di degenza. Ma l'infermiere, le cui possibilità decisionali sono nettamente sottostimate, può e come difendersi? Come Cassazione insegna, sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013, laddove il soggetto portatore di responsabilità non abbia la facoltà o possibilità di intervenire direttamente per la risoluzione del problema, ha l'obbligo di darne comunicazione ai superiori o direttamente all'azienda, pena la piena colpevolezza anche per eventi verso i quali non ha responsabilità diretta. Al di là dei criteri di eccezionalità, sempre molto difficili da definire, e considerando l'argomento sia dal punto di vista giuridico che deontologico, possiamo concludere che: Solo una denuncia scritta e protocollata che esponga la propria opposizione ad una consuetudine pericolosa e sbagliata pone il personale infermieristico al riparo da eventuali conseguenza giuridiche. |
Ultimo aggiornamento Venerdì 27 Febbraio 2015 16:28 |
Notizie flash
Corso di aggiornamento: INTERVENIRE SULLA SCENA DEL CRIMINE |
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Sono aperte le convenzioni con i seguenti hotel: - Hotel Cine Music 06.70.39.30.77 - Hotel Tuscolana 06.70.22.65.3 - Hotel Piccadilly 06.70.47.48.58 |
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