Portantino condannato per omicidio: sapeva della mattonella divelta. Una sentenza di principio. |
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Venerdì 27 Settembre 2013 15:41 |
Nota AIILF del 28 settembre: da notizie aggiornate pare che il pregiudicato non fosse un infermiere. L'ottica dell'articolo però non cambia; il significato, e l'indicazione che vogliamo dare, resta comunque valida. Come sosteniamo da anni sapere e non denunciare equivale a colpa in sede processuale. Compresa l'atavica scusa, o ragione, che spesso noi infermieri portiamo come discolpa di tutto: "Siamo in carenza di personale". Se in caso di problemi non riuscite a dimostrare al Giudice che avete denunciato, anche solo all'Azienda, questa carenza di personale (o di qualsiasi altro presidio) come dimostrato dalla Cassazione verrete condannati.
CORTE DI CASSAZIONE, Sezione IV pen., sentenza n. 16260 del 6 marzo 2013 - 10 aprile 2013, Pres. Brusco – Rel. Esposito – P.M. Conf. Risponde di omicidio colposo l'infermiere che, pur essendo a conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale, omette di osservare i doveri di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto di una paziente, causandone la caduta e successivamente il decesso (1). RITENUTO IN FATTO 2. La Corte d'Appello di Napoli confermava l'impugnata sentenza e concedeva le attenuanti generiche all'imputato. 3. Avverso la sentenza propone ricorso l'imputato; L. G. con unico motivo deduce l'illogicità delle due argomentazioni circa l'addebito di responsabilità relative alla non adeguata illuminazione e alle modalità di conduzione della lettiga ed in particolare osserva che le condizioni di luce non adeguate erano state contestate un ora dopo l'incidente e, quindi, la circostanza difettava di adeguato supporto probatorio mentre le modalità di conduzione mediante l'atto del tirare, in luogo che di spingere, erano state considerate erroneamente imprudenti giacché le stesse rispondevano piuttosto ad una cautela in relazione alla cronica presenza di un dislivello tra il piano di calpestio e quello dell'ascensore. Sotto altro profilo, rileva che al ricorrente non poteva richiedersi condotta diversa da quella tenuta in concreto, avendo egli agito confidando sul rispetto da parte di altri soggetti, garanti della sicurezza, dell'obbligo di rendere privo di rischi l'ambiente di lavoro. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il motivo è inammissibile poiché manifestamente infondato. Con riferimento al primo profilo si rileva che gli argomenti addotti sono privi di decisività poiché, prescindendo dalla fondatezza delle argomentazioni motivazionali censurate, la decisione è adeguatamente sorretta dalla fondamentale argomentazione giustificativa concernente la grave inosservanza atta ad integrare di per sé la colpa, del dovere di attenzione nell'adempiere al compito di trasporto della paziente, pur risultando da parte dell'agente la conoscenza delle generali cattive condizioni manutentive dell'ospedale. Quanto al secondo profilo, la manifesta infondatezza si evidenzia ove si consideri che non può l'agente ritenersi esonerato dalla particolare attenzione richiestagli in relazione ai compiti affidatigli, in ragione dell'obbligo di manutenzione strutturale dell'immobile gravante su altri soggetti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese in favore della parte civile. |
Ultimo aggiornamento Lunedì 16 Marzo 2015 11:10 |
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